Giudizio della Corte Costituzionale
Il tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con ordinanza del settembre 2005, ha sollevato questioni di costituzionalità relativamente agli artt. 2, comma 1, lettera a) e 15, comma 6 della Legge 8 luglio 1998, nr. 230 che riguarda appunto i c.d. obiettori di coscienza e precisamente la parte in cui detta Legge stabilisce che “ I SOGGETTI AMMESSI A PRESTARE IL SERVIZIO CIVILE NON POSSONO DETENERE NE’ USARE ARMI E MATERIALI ESPLONDENTI INDICATI NEGLI ARTT. 28 E 30 DEL T.U.L.P.S., NE’ ASSUMERE RUOLI IMPRENDITORIALI O DIRETTIVI ATTINENTI ALLE MATERIE SOPRA INDICATE”.
Il caso di cui la Corte è stata investita riguarda(va) la “sospensione dell’idoneità all’impiego di esplosivi nelle attività estrattive”, autorizzazione a suo tempo rilasciata al ricorrente dalla stessa autorità amministrativa.
La Corte, con sentenza nr. 141 del 3 aprile 2006, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale Amministrativo del Piemonte.
In passato più volte la stessa Corte è stata investita di tale problematica e quasi sempre ha deciso con la “infondata questione di legittimità costituzionale”.
L’argomento non è di poca importanza in quanto il divieto imposto dalla Legge (ex art. 15, comma 6°) si riferisce a “coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile”, senza alcuna distinzione; mentre, come è facile rilevare dagli artt. 7 della Legge 21 lfebbraio 1990, nr. 36 e dall’art. 21, comma 1 della Legge 21 luglio 2000,nr. 205, alcune (tante) categorie di persone, per la loro qualifica, hanno diritto a portare armi senza bisogno della licenza di cui all’art. 42 del Testo Unico di P.S. e sono esentate anche dal presentare denuncia di cui all’art. 38 del citato Testo Unico di P.S.
In tale categoria di persona privilegiate vi possono essere alcuni che, per ragioni proprie, hanno scelto il servizio civile, quindi, previo concorso (quando è previsto) partecipare a ruoli civili del Ministero dell’Interno (V.Prefetti e Prefetti) nonché ai ruoli della magistratura: penale, civile, amministrativa e contabile (Corte dei Conti), acquisendo il diritto, ope legis, ad acquistare, detenere e portare armi e munizioni, senza licenza.
A nostro parere sarebbe quanto mai opportuno che la questione venisse sottoposta a giudizio di costituzionalità per dirimere ogni sospetto non solo per quanto riguarda la questione in sé, ma anche per quanto riguarda l’idoneità psico-fisica di cui tali categorie sono esentate; mentre, per converso, la documentazione sanitaria, di cui alla Legge 6 marzo 1987, nr. 89, è prevista per gli appartenenti alle forze di polizia, anche in servizio attivo, che intendono portare un’arma diversa da quella in dotazione o per ottenere la licenza di porto di fucile per uso di caccia o per lo sport del tiro a volo di cui alla Legge 18.06.1969, nr. 323.

Cav. Girolamo Guerrisi

Ispettore Superiore della Polizia di Stato a.r.
Pubblicista – Esperto legislazione in materia di armi

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Di Atlasorbis

Redazione Nazionale

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