La salute, intesa in senso lato come status di benessere psico-fisico e sociale, costituisce un bene primario, una qualità essenziale ed immanente per l’individuo, sia come singolo sia come membro della collettività.

La sua tutela rappresenta uno dei diritti fondamentali previsti e garantiti dalla Costituzione italiana ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, che recita “La Repubblica tutela la salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in ogni caso violare i limiti imposti al rispetto della persona umana”.

In particolare, da un’analisi strutturale e contenutistica dell’art. 32 Costituzione, emergono quattro profili fondamentali che attengono al diritto alla salute, ovvero: il diritto all’integrità psico-fisica, il diritto ai trattamenti sanitari, la tutela della salute come interesse della collettività (cd. Interesse diffuso) e i trattamenti sanitari obbligatori con i relativi limiti.

Per quanto attiene il primo profilo, il diritto all’integrità psico-fisica può essere ricondotto, adottando una lettura costituzionalmente corretta, nell’ambito dell’art. 2 della Costituzione, ovvero tra i cosiddetti “diritti della personalità”, i diritti inviolabili dell’uomo, con la conseguenza che, in una accezione dinamico-evolutiva, per diritto alla salute si deve intendere un diritto tutelabile erga omnes che non si esaurisce nella mera assenza di stato morboso o patologico, ma si concretizza nel pieno godimento dell’integrità psico-fisica che consente ad ogni individuo di maturare, esprimere e manifestare liberamente la propria personalità, ed operare attivamente nel contesto sociale e produttivo in cui è inserito. Il danneggiamento del bene-salute determina, quindi, esigenze di tutela che la dottrina e la giurisprudenza riconducono essenzialmente sotto la fattispecie del fatto illecito produttivo del danno ingiusto.

Per quanto riguarda il secondo profilo, il diritto ai trattamenti sanitari si traduce in una sorta di diritto sociale di natura anche assistenziale, che ha determinato significativi interventi legislativi come ad esempio la c.d. legge “ Statuto dei lavoratori” (L. n. 300 del 1970), che tutela in via preventiva la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica all’interno del luogo di lavoro; la legge istitutiva del Servizio sanitario Nazionale (L. n. 833 del 1978) che assicura un sistema di cure sanitarie a tutta la popolazione, senza discriminazioni tra condizioni sociali ed individuali; il d. lgs. N. 626/1994 in attuazione delle direttive CEE sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

A proposito della tutela della salute come interesse della collettività esiste una connessione logica tra danno alla salute e danno ambientale, in quanto dalla lesione del bene-ambiente inteso anch’esso come bene primario ed assoluto e quindi costituzionalmente garantito (art. 9 Costituzione), nel senso che ogni individuo ha diritto di esistere ed agire in un habitat naturale salubre, può derivare un danno biologico per la salute della collettività.

Dr. Terenzio D’Alena

01/05/2010

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Di Atlasorbis

Redazione Nazionale

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