Disamina completa sull’applicazione tecnica.

Guida per dipendenti e amministrazioni.
1 parte.

E’ conveniente offrire una chiarificazione tecnica, specifica, definitiva e finalmente inequivocabile sul presupposto di “occasionalità e saltuarietà” connessa alle attività extraprofessionali, concetto tanto mai reiterato nel rapporto tra pubblici dipendenti e amministrazioni.

L’occasionalità e la saltuarietà connesse ad un’attività extra di un pubblico dipendente, sono elementi previsti per coloro che hanno un regime orario full-time o part-time comunque superiore al 50% dell’orario pieno. Tale branchia di pubblici dipendenti può esercitare attività extra-istituzionali solamente a titolo occasionale nelle modalità che andiamo a delineare tecnicamente.
(Al contrario, per i dipendenti con regime orario part-time inferiore al 50%, non esistono vincoli, potendo essi esercitare materialmente una seconda attività anche libero professionale a titolo continuativo. Escludendo specifici casi di conflitto di interesse).

La presente disamina vuole andare a chiarificare una volta per tutte il presupposto reale con connessioni giurisprudenziali e contesti normativi legati al principio di “occasionalità”, che appare più che mai incompreso e nebuloso e che spesso viene applicato e interpretato con condotta inadeguata sia dai dipendenti che proprio dalle stesse amministrazioni.

Il convincimento erroneo del dipendente e il relativo orientamento, consiste nell’accostare il presupposto di “occasionalità” agli ordinari e consueti intendimenti giuridici strettamente connessi al generico lavoro autonomo occasionale, disciplinato dalle normative di settore.

A tal riguardo sarà opportuno scindere prepotentemente questo intendimento.

Un esempio pratico: un’attività esercitata solo tre volte a settimana da un usuale lavoratore occasionale (non appartenente al pubblico impiego), ha certamente principi generici di un lavoro saltuario. Nessun dubbio. Se il medesimo principio viene applicato ad un pubblico dipendente in relazione ad un’attività extraprofessionale esercitata parallelamente all’attività principale, può far emergere, al contrario, presupposti di continuità nella reiterata costanza relazionata all’attuazione dell’incarico.

Sarà chiaro, pertanto, scindere l’intendimento prettamente connesso alle norme sul lavoro autonomo occasionale con quello associato all’inclinazione diretta delle amministrazioni nell’interpretazione attuativa delle attività extraprofessionali.

Escludendo casi particolari quali docenze specialistiche, prestazioni sportive (o rese ad esempio a favore di società sportive dilettantistiche) o svariate altre attività concatenate con specifici presupposti di ovvia continuità o inerenti la libera estrinsecazione della sfera privata, l’intendimento da seguire prevede che un’attività extra, qualora presenti presupposti di costanza e continuità, dovrà comunque essere circoscritta a un orizzonte temporale delimitato e localizzato. In tutti gli altri casi, l’attività del dipendente non dovrà essere inquadrata o connessa con un ciclo produttivo fisso e prestabilito del committente, ma dovrà essere volta al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente, circoscritti nel tempo.

Il presupposto di “continuità” non si configura nella costanza del rapporto tra committente e prestatore, che può essere anche lecito, ma nella continuità delle prestazioni, tanto da inserire il prestatore in un ipotetico ciclo produttivo fisso e prestabilito.

Nell’esempio menzionato, l’attività relazionata alla disciplina delle incompatibilità connessa ai pubblici dipendenti, può presentare un presupposto di continuità, tanto da poter essere inquadrato alla stregua di un incarico costante, soggetto a persistenza e regolarità con susseguente aggravio vincolante a carico del dipendente.

Qualora invece l’attività sia esercitata solo all’evenienza, al di fuori di un ciclo persistente e reiterato con costanza, in occasione di emerse contingenze di vario fattore, con prestazioni svincolate l’una dall’altra e non connesse a un ciclo produttivo fisso e costante del committente, o in un arco di tempo circoscritto, presenterà certamente elementi concreti di compatibilità.

Gli elementi che contraddistinguono la saltuarietà e l’occasionalità, vengono delineati dai fattori specifici inerenti l’attuazione dell’attività. Tali fattori devono essere dettagliati adeguatamente dal dipendente in fase di compilazione dell’istanza di autorizzazione. Gli elementi si evincono dalla descrizione, e non da una dicitura prestampata di un modulo dove si millanta una presunta occasionalità che materialmente viene poi smentita nella mera descrizione attuativa dell’attività.

Qualora un simile presupposto non sia adeguatamente circostanziato, si andrà incontro a un rigetto annunciato.

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Fine 1° parte.

Di: Massimiliano Acerra
www.doppiolavoro.com

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Di Atlasorbis

Redazione Nazionale

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