Danno Biologico
Danno Biologico
Danno Biologico

La Corte Costituzionale, nella sua funzione di giudice delle leggi, con la nota sentenza n. 184 del 1986, ha segnato un punto di svolta del processo evolutivo del concetto di danno alla salute, tracciando, in modo definitivo, un sistema risarcitorio tripartito caratterizzato appunto da tre distinte categorie: il danno biologico quale danno evento, risarcibile a prescindere da qualsiasi compromissione del reddito (ai sensi dell’art. 2043 c.c., e quindi affrancato dalla clausola limitativa di cui all’art. 2059 c.c.); il danno patrimoniale e il danno morale subiettivo, quest’ultimi qualificati come danni conseguenza.

Una disamina più analitica di tali voci di danno evidenzia come il danno patrimoniale, valutabile in termini di danno emergente e lucro cessante, non abbia dato origine ad alcuna problematica interpretativa, mentre le nozioni di danno morale e di danno biologico sono state oggetto di un lungo percorso evolutivo.

Ed infatti per quanto attiene il danno morale, riconducibile alla lesione del diritto alla salute in termini di danno conseguenziale, è noto come secondo una prima accezione tradizionale, ormai superata dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza più evoluta, tale voce di danno si risolvesse in una forma di sofferenza morale o pecunia doloris che, in quanto danno non patrimoniale, attinente cioè ad interessi non economici, era risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.) cioè principalmente nei casi di danni derivanti da reato. Attualmente, invece, per la tutela del diritto morale subiettivo, non è più pregiudiziale l’accertamento penale passato in res iudicata, e quindi a prescindere dal fatto che sia stata o meno esercitata l’azione penale, in presenza di ipotesi di fatto reato, liberamente apprezzabili dal Giudice civile, la lesione dell’integrità psichica dell’individuo e della sua dignità di persona sono risarcibili in via equitativa secondo i comuni standard europei. Ciò significa che nel c.d. danno morale la lesione non attiene direttamente al bene salute, ma alla dignità della persona offesa, che può essere consequenziale rispetto alla menomazione dell’integrità psico-fisica. Quindi il fondamento costituzionale del diritto morale non è ravvisabile nell’art. 32 della Costituzione, ma più in generale negli artt. 2 e 3 e negli altri referenti che tutelano la libertà e la dignità della persona. In sostanza aprendo l’art. 2059 c.c. ad una lettura costituzionale, le norme poste a tutela dei diritti inviolabili dell’uomo che includono la sua integrità morale e la sua dignità di persona divengono norme di precetto che integrano la norma penale in bianco dell’art. 2059 c.c., e come precetti imperativi costituiscono i “casi determinati della legge” cui appunto tale norma vigente fa riferimento.

Dr. Terenzio D’Alena

01/07/2010

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Di Atlasorbis

Redazione Nazionale

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