“UNA PROPOSTA PER GARANTIRE L’EFFICIENZA DELLO STATO MEDIANTE L’ISTITUZIONE DI UN’ AUTORITA’ PER UNA BUONA AMMINISTRAZIONE”

Troppo spesso il cittadino è sfiancato dal cattivo servizio offerto dalle pubbliche amministrazioni e troppo spesso le doglianze degli utenti fruitori restano inevase, rendendo sempre più impotenti i cittadini. Arrendersi o spendere migliaia di euro per cause interminabili, senza peraltro ottenere un equo e proporzionato ristoro.

Per sopperire a tutto ciò, causa di inerzia, di disfunzioni e disattenzioni nei confronti della cosa pubblica, che cagionano gravi danni erariali allo Stato, si è giunti all’esigenza di istituire un nuovo organo di verifica e controllo sul buon andamento della Pubblica Amministrazione. Il disservizio, dal punto di vista economico-patrimoniale, “consiste nei maggiori costi dovuti a spreco di risorse economiche”.

Il danno da disservizio rimane, comunque, saldamente ancorato ai tradizionali concetti della colpevolezza – esigendosi la prova della condotta e della sua antidoverosità, commissiva od omissiva che ha causato il disservizio – e del danno patrimoniale, esigendosi comunque la prova che il disservizio ha determinato la necessità di nuove o maggiori spese o, comunque, non ha fatto conseguire alla Amministrazione quella normale utilità prevista come contropartita delle spese già sostenute.

I risultati del disservizio sono qualificati come “servizio desostanziato, privato delle sue caratteristiche essenziali di pubblica utilità”; ossia servizi privi dei necessari requisiti essenziali e quindi scadenti.

Nei pubblici servizi, dove normalmente vi sono investimenti e costi di gestione, si devono realizzare le attese utilità pubbliche previste ed i corrispondenti benefici.

Esiste un ulteriore tipologia di danno cagionato dai disservizi della P.A. ossia il danno all’immagine che di per se si riflette sull’intera attività della P.A. anche quella efficiente, minando la credibilità della buona amministrazione.

Per queste ragioni è necessario operare in linea con i Paesi europei più moderni ed evoluti istituendo una Autorità indipendente che possa garantire al cittadino e allo Stato, un ‘essenziale attività di controllo finalizzata al perseguimento del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione.

L’attuale figura del difensore civico, non costituisce un adeguato deterrente alla cattiva gestione della cosa pubblica per mancanza di strumenti sanzionatori e pertanto privi dell’autorità statuale necessaria ad imporre alle P.A. una più corretta e funzionale attività nell’interesse generale.

Purtroppo all’ ampliamento “di fatto” del suo campo di intervento non ha fatto seguito l’assegnazione di strumenti tecnico -giuridici adeguati, rendendo concretamente la sua opera assai poco incisiva

L’Autorità garante o comitato per il Buon andamento della P.A. dovrebbe essere un’ un’autorità indipendente, istituita con la legge, e conformemente istituita ai principi costituzionali e del diritto comunitario.

Ha i seguenti compiti: vigilanza contro gli abusi di posizione dominante, vigilanza di intese e/o cartelli che possono risultare lesivi o restrittivi nell’ordinaria attività delle P.A..

L’Autorità, in tali casi, può procedere ad istruttorie o indagini conoscitive, che possono concludersi con una diffida o una sanzione amministrativa pecuniaria.

Ha funzione di controllo anche sulle operazioni che ledono l’immagine e il decoro derivato dall’operato dei provvedimenti adottati dai singoli enti pubblici e/o amministrazioni centrali e periferiche.

Tali operazioni vanno comunicate all’Autorità della Buona Amministrazione, che ne valuterà l’impatto sullo Stato .

16/01/2011

Dr. Terenzio D’Alena

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Di Atlasorbis

Redazione Nazionale

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