Il terzo pilastro dell’Unione europea concerneva, nell’originaria formulazione del Trattato di Maastricht, la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (ex articoli da K1 a K9 del Titolo VI del Trattato medesimo). (1) L’intento era di formulare una cooperazione intergovernativa che garantisse sia una liberalizzazione del passaggio transfrontaliero all’interno dell’ ”area comunitaria”, sia l’istituzione di controlli alle frontiere “esterne” con una maggiore cooperazione tra le forze di polizia e autorità giudiziarie, al fine di reprimere le attività criminose che si sviluppassero al di là del territorio nazionale di ciascuno Stato membro.

Inoltre, il Trattato di Maastricht prevedeva la c.d. passerella comunitaria ovvero la comunitarizzazione e, quindi, la trasposizione in ambito comunitario, delle azioni elencate nell’art. 1K (attuale art. 29), ad eccezione di quelle concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la cooperazione doganale e la cooperazione di polizia. (2)

Con il Trattato di Amsterdam, in realtà, oltre alla comunitarizzazione, disciplinata nel nuovo Titolo IV (artt. da 61 a 69), di tutte queste materie nel settore della cooperazione in materia di giustizia e affari interni, è stata realizzata anche quella imprevista della cooperazione doganale (art. 135).

Pertanto, il terzo pilastro, disciplinato dal Titolo VI, ricomprende ora solo disposizioni in materia di cooperazione di polizia e di cooperazione giudiziaria in materia penale.

Al fine di realizzare l’obiettivo, sancito nell’art. 29 del Trattato di Maastricht, di fornire ai cittadini comunitari un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l’Unione europea ha fatto notevoli passi avanti mediante una maggiore cooperazione tra le forze di polizia e tra le autorità giudiziarie in materia penale, nonché con un riavvicinamento legislativo delle normative in materia penale.

Con riguardo alle problematiche relative al processo di estradizione tra gli Stati membri è importante menzionare la Decisione quadro del 13 giugno 2002 n. 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri. (3)

A norma dell’articolo 1 della Decisione quadro n. 2002/584/GAI il mandato d’arresto europeo consta in una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna, da parte dell’autorità di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

Mediante il mandato d’arresto europeo viene, dunque, rafforzata la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri anche con la soppressione del sistema dell’estradizione.

Tale sistema si basa sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale. E’ stata redatta una lista di trenta reati perseguibili con tale mandato, reati che corrispondono alle competenze di Europol: per es. frode fiscale, corruzione, truffa, falsificazione di documenti amministrativi.

Con il solito ritardo con cui si contraddistingue il nostro Paese e con numerose critiche dottrinali, motivate da una supposta incompatibilità costituzionale, il 22 aprile 2005 è stata emanata la legge n. 69 recante “Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”. (4)

Una legislazione in materia di mandato d’arresto europeo realizza concretamente il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie nel più ampio obiettivo di un autentico spazio di giustizia europeo. (5) Durante il vertice che si era tenuto a Tampere il 15 ottobre 1999 il Consiglio europeo pose due importanti obiettivi in materia penale: innanzitutto, creare uno spazio di giustizia fondato sulla libera circolazione delle decisioni penali e, conseguentemente, abolire il sistema dell’estradizione tra gli Stati membri per le persone condannate e semplificarlo per le persone sospettate di aver commesso un reato.

Secondo il principio del mutuo riconoscimento le decisioni penali possono, dunque, circolare liberamente all’interno dell’area comunitaria avendo effetto sia nello Stato che ha pronunciato l’atto sia in tutti gli altri Stati.

Infatti, in materia di estradizione, al fine di eliminare i ritardi ed inutili meccanismi articolati è stata istituita una vera e propria cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, che mira a semplificare la consegna delle persone condannate o sospettate. Dunque, non si tratta più di una procedura di “estradizione” ma di “consegna”.

Nell’ambito internazionale si rileva che il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale è in vigore anche fra gli Stati federati degli Stati Uniti d’America. In particolare, l’ordinamento statunitense stabilisce una procedura semplificata di estradizione, ovvero di consegna di persone ricercate e condannate da un Stato federato ad un altro, c.d. “redention”.

Con riguardo agli Stati Uniti è stato recentemente approvato con l’Unione europea un accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate.(6)

Si tratta dell’ Accordo firmato a Washinghton il 30 aprile 2007 che ha l’obbiettivo di rafforzare in tutti i modi la sicurezza delle aree comunitaria e statunitense. L’Unione europea e il governo degli Stati Uniti avevano rilevato una necessità costante di una consultazione e di una cooperazione che richiedevano l’accesso, di entrambe le parti contraenti, alle informazioni classificate, nonché lo scambio di tali dati. (7)

Si tratta di classificazioni di sicurezza nel senso che le informazioni classificate sono contrassegnate per il governo USA recando menzione “top secret”, “secret” o “confidential”, mentre per l’Unione europea “ EU top secret”, “secret UE” o “restreint UE”.

Tali informazioni classificate possono avere forma orale, visiva, elettronica, magnetica o documentaria, o presentarsi sotto forma di materiale, comprese attrezzature o tecnologie.

A norma dell’ art. 3 dell’ Accordo, le informazioni classificate sono fornite, da una parte all’altra, timbrate, contrassegnate o identificate con il nome della parte trasmittente. Tali informazioni devono avere dalla parte ricevente una protezione almeno equivalente a quella accordata dalla parte trasmittente.

Quanto alla trasmissione di queste informazioni, esse sono inviate tra le parti mediante canali convenuti di comune accordo e, dunque, secondo l’Accordo in oggetto, per quanto riguarda l’ Unione europea al Chief Registry Officer del Consiglio dell’UE (il quale le deve inoltrare agli Stati membri e alla Commissione europea), mentre per quanto riguarda il governo USA al Registry Officer della missione degli Stati Uniti d’America presso l’Unione europea.

Con riguardo, invece, all’Europol è interessante ricordare che il 12 giugno 2007 è stata emanata la Decisione delle Parti contraenti riunite in sede di Consiglio n. 2007/413/CE relativa all’adozione di disposizioni attuative dell’articolo 6 bis della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (c.d. Convenzione Europol). (8)

In tale recente decisione viene precisato che l’ Europol nel trattare i dati personali, definiti all’art. 1, deve osservare le norme in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza dei dati stabilite dalla Convenzione Europol. Inoltre, l’Europol, qualora decida di inserire tali dati nel sistema informatizzato delle informazioni raccolte oppure di cancellarli o distruggerli, ne informa lo Stato membro, contraente della Convenzione, o il terzo che li ha forniti. (9)

Naturalmente i dati personali trattati dall’Europol, a norma della suddetta decisione, è limitato agli agenti dell’Europol debitamente autorizzati.

In ultimo, sottolineo che è stata approvata dal Consiglio la Decisione del 19 aprile 2007 che istituisce il programma specifico “Diritti fondamentali e cittadinanza” per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale “Diritti fondamentali e giustizia”. (10

(1) E’ interessante ricordare che, nell’ambito del terzo pilastro, il ruolo istituzionale comunitario viene svolto dal Consiglio europeo (anche se non esplicitamente previsto dal Trattato), per quanto concernono lo sviluppo, le priorità e gli orientamenti di questo settore, e dal Consiglio dell’Unione europea che ha un vero e proprio potere decisionale mediante l’approvazione di decisioni-quadro, posizioni comuni, decisioni e convenzioni ed accordi internazionali.

(2) L’articolo K9 (ora 37) ha definito la passerella comunitaria. Secondo il dettato dell’articolo K1 le materie oggetto di questo passaggio comunitario sono: la politica di asilo, le norme disciplinanti l’attraversamento delle frontiere esterne , la politica d’immigrazione, la lotta alla tossicodipendenza, la lotta alle frodi, la cooperazione giudiziaria sia in materia civile che penale, la cooperazione doganale e la cooperazione di polizia.

(3) La Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri è pubblicata in G.U.C.E. n. L 190 del 18.7.2002. Il termine per il recepimento della Decisione quadro era il 31 dicembre 2003. In questa materia si veda, Lang, Il mandato d’arresto europeo nel quadro dello spazio di libertà sicurezza e giustizia, in Pedrazzi (a cura di), Mandato d’arresto europeo e garanzie della persona, Milano, 2004, p. 19 s.

(4) La legge del 22 aprile 2005, n. 69 è pubblicata in G.U. del 29.4.2005, n. 98.

(5) Si vedano le Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 pubblicate in Bottettino UE n. 10 del 1999.

(6) L’Accordo tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate, firmato a Washinghton in data 30 aprile 2007, è pubblicato in G.U.U.E. n. L 115 del 3.5.2007, p. 30 s.

(7) Ai fini dell’ Accordo in oggetto per informazioni classificate si intendono, secondo il dettato dell’art. 2, le informazioni e il materiale: 1) la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare o ledere in vario grado gli interessi del governo USA, dell’UE o di uno o più dei suoi Stati membri; 2) informazioni che richiedono protezione dalla divulgazione non autorizzata per ragioni di sicurezza del governo USA o dell’UE e, in ultimo, 3) informazioni che recano una classificazione di sicurezza assegnata dal governo USA, o dall’UE.

(8) La Decisione delle Parti contraenti riunite in sede di Consiglio del 12 giugno 2007 è pubblicata in G.U.U.E. n. L 155 del 15.6.2007, p. 78 s. La Convenzione Europol, invece, è pubblicata in G.U.C.E. n. L 316 del 27.11.1995, p. 2 s. ed è stata successivamente modificata dal Protocollo pubblicato in G.U.U.E. n. L 2 del 6.1.2004, p. 1 s.

(9) Per “terzo” si deve intendere, a norma dell’art. 1 lett. g), uno Stato od organismo terzo di cui all’articolo 10, paragrafo 4, della Convenzione Europol.

(10) La decisione del 19 aprile 2007, n. 2007/252/CE è stata pubblicata sulla G.U.U.E n. L 110 del 27.4.2007, p. 33 s.. Tale decisione è stata rettificata conn atto pubblicato in G.U.U.E. n. L 141 del 2.6.2007, p. 83.

Dott.ssa Alessandra Malesci Baccani

Presenza del Consiglio dei Ministri

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Di Atlasorbis

Redazione Nazionale

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