Detenzione armi“Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” Il Decreto Legislativo 204/2010 è composto da n. 8 articoli ed entra in vigore il 1 luglio 2011 (art. 8), anche se alcune norme “interpretative” sono già applicabili (es. art. 6, comma 6, individuazione dei calibri per l’attività venatoria per fucili con canna ad anima rigata; art. 6, comma 7, detenzione munizionamento per fucili da caccia di calibro compatibile con quello per pistola o revolver).
(GAZZETTA UFF. 10 DICEMBRE 2010 N. 288)

Alcune previsioni normative entreranno in vigore successivamente alla prevista data del 1 luglio 2011, siccome la loro attuazione pratica è subordinata all’emanazione di DECRETI ministeriali (art. 6, comma 4); nell’attesa “continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia” (art. 6, comma 4).

Con Decreto del Presidente della Repubblica dovrà essere emanato, anche, il nuovo Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., in considerazione delle modifiche apportate al testo vigente del 1940, n.635; tale D.P.R. dovrà essere emanato entro 12 MESI dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 6, comma 1).

Si continua, anche dopo il 1 luglio 2011, ad applicare la normativa vigente sulle armi, ove non modificata dal presente decreto legislativo (art. 6, comma 5).
PRECEDENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Il 18 giugno 1991 venne pubblicata la DIRETTIVA del Consiglio delle Comunità Europee 91/477/CEE relativa al “Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” (Gazz. Uff. dell’Unione europea, 11 novembre 1991, n. 87).

Tale direttiva si rese necessaria per poter sottoporre a maggior controllo la movimentazione di armi all’interno della Comunità Europea, rendendo, nel contempo, più omogenea la legislazione delle armi dei singoli Paesi, in previsione della libera circolazione delle persone e delle merci (31 dicembre 1992).

La direttiva 91/477/CEE è importante perché ha introdotto:

a) la definizione e classificazione delle armi, loro parti e delle munizioni;

b) i requisiti generali, anche psicofisici per l’acquisto e la detenzione di armi;

c) l’accordo preventivo con il paese di destinazione per l’esportazione di armi;

d) la Carta europea d’arma da fuoco per facilitare la circolazione di armi per l’attività venatoria e quella sportiva.

La direttiva 91/477/CEE fu recepita nel nostro ordinamento con la LEGGE 19 dicembre 1992, n. 489, relativa alle “Disposizioni in materia di direttive comunitarie del mercato interno” (Gazz. Uff. 21 dicembre 1992, n. 299), con la quale, all’art. 9, si delegò il Governo ad emanare un decreto legislativo per l’attuazione, nel rispetto di principi e criteri direttivi.

Il 30 dicembre 1992 fu emanato il DECRETO LEGISLATIVO n. 527, “Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” ( Gazz. Uff. 11 gennaio 1993, n. 7), con il quale furono apportate modifiche alla Legge 110/75 (acquisto, detenzione, importazione, esportazione di armi da parte di cittadini comunitari) e resa operativa la Carta europea di arma da fuoco con apposito Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Ministro dell’Interno del 30 ottobre 1996, n.635 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1996, n. 297).

In data 21 maggio 2008, la Comunità europea ha ritenuto opportuno emanare una nuova DIRETTIVA, 2008/51/CE (Gazz. Uff. Unione europea, 8 luglio 2008, n. 179), che “Modifica la direttiva 91/477/CEE”, in considerazione:

a) della firma del Protocollo (16 gennaio 2002) contro la fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata;

b) della conseguente necessità di disporre e regolamentare migliori metodologie per rendere sempre più efficiente la “Tracciabilità” delle armi,loro parti, munizioni ed esplosivi;

c) della opportunità di definire e classificare, più puntualmente, le armi da fuoco, le loro parti e munizioni, nonché le relative attività commerciali;

d) della necessità di un maggior controllo sull’affidabilità dei soggetti che acquistano e detengono armi.

La Direttiva 2008/51/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con la LEGGE 7 luglio 2009, n. 88, relativa alle “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee- legge comunitaria 2008” (Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, Suppl. Ord. n. 110), con la quale, all’art. 36, si delega il Governo ad emanare un Decreto Legislativo per l’attuazione di tale direttiva, con l’indicazione di principi e criteri direttivi.

La Legge n. 88/2009 prevede, inoltre :

– all’art. 29, la delega per l’attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa alla “Immissione sul mercato di articoli pirotecnici”, attuata con Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Gazz. Uff. 22 aprile 2010, n. 93), normativa non rilevante ai fini del Decreto Legislativo 204/2010;

– all’art. 30, la delega per l’attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa alla “Istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”, attuata con Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, normativa rilevante ai fini del Decreto Legislativo 204/2010 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2010, n. 33).

In data 26 ottobre 2010, il Governo ha emanato il DECRETO LEGISLATIVO n. 204 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288), per l’attuazione della Direttiva 2008/51/CE, con il quale si apportano MODIFICHE e INTEGRAZIONI:

– al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527;

– al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e relativo Regolamento di esecuzione;

– alla Legge 2 ottobre 1967, n. 895 sulle “Disposizioni per il controllo delle armi”, così come modificata dalla Legge 14 ottobre 1974, n. 497 relativa alle “Nuove norme sulla criminalità”;

– alla Legge 18 aprile 1975, n. 110.

DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 2010, N. 204
“Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e detenzione di armi” (Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288)

ART. 1

(Oggetto e campo di applicazione)

Non rilevante ai fini della presente sintesi.

ART. 2

(MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO

30 DICEMBRE 1992 N. 527 )

Con il comma 1, lettera b) viene INSERITO l’art. 1- bis, dopo l’art. 1 del D.L.vo 527/1992 (attuazione prima Direttiva 91/477/CEE), per meglio definire i concetti di:

a) “ARMA DA FUOCO”. “Qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente”.

Sono ESCLUSI gli “oggetti”, elencati nell’Allegato I, punto III, della Direttiva 91/477/CEE, che, seppure conformi alla definizione:

– sono stati disattivati, rendendoli “definitivamente inservibili”;

– sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all’arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, “purchè siano utilizzati unicamente per tali scopi specifici”.

Viene considerato “OGGETTO IDONEO AD ESSERE TRASFORMATO” in arma da fuoco:

– “se ha l’aspetto di un’arma da fuoco”;

– ha particolari caratteristiche di fabbricazione;

– è stato costruito con materiale adatto.

b) “PARTE”. “Qualsiasi componente o elemento di ricambio”, quando sia:

– “specificatamente progettato per un’arma da fuoco”;

– “indispensabile al suo funzionamento”.

Vengono elencate,“in particolare”:

– la canna;

– il fusto;

– la carcassa;

– il carrello;

– il tamburo;

– l’otturatore;

– il blocco di culatta.

Non si esclude che, anche altre “parti”, aventi ambedue le caratteristiche di cui sopra, possano essere considerate tali.

Nonostante sia mancante del requisito della indispensabilità al funzionamento, viene, per la prima volta, considerato PARTE anche “ogni DISPOSITIVO progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco”, cioè il SILENZIATORE, attualmente considerato accessorio, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 1996, n. 559/C.22425/10179(7), il cui impiego è, comunque, espressamente vietato nell’attività venatoria (art. 21, Legge quadro sulla caccia, 11 febbraio 1992, n. 157).

Nella vigente normativa le “parti” di arma sono elencate nell’art. 19 della Legge 110/75, relativo al loro trasporto, ove NON sono ricompresi:

– l’otturatore;

– il blocco di culatta;

– il silenziatore.

Il CARICATORE, già inserito nell’art. 19 della Legge 110/75, non essendo stato riportato nell’elenco delle parti, ed a seguito di espressa cancellazione di tale parola, con la modifica dell’art. 19, apportata dal presente D.Lvo (art. 5,comma 1, lettera L), NON è più considerabile PARTE di arma, ma declassato ad ACCESSORIO, come il cannocchiale, i variatori di strozzatura, il freno di bocca, i contrappesi, i visori notturni, oggetti non sottoposti ad alcuna limitazione della normativa sulle armi.

NON è PARTE, per espressa disposizione del presente D.L.vo, il SEMILAVORATO, cioè “quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull’arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche”(art. 5, comma 1, lettera L).

c)“PARTE ESSENZIALE”, è quella parte di un’arma da fuoco che rientra nella categoria in cui è stata classificata un’arma di cui fa parte o è destinata a farne parte, cioè:

– il meccanismo di chiusura;

– la camera;

– la canna.

Questa definizione era già presente nell’Allegato I, punto II, lettera B, della Direttiva 91/477/CEE.

d) “MUNIZIONE”. “L’insieme della cartuccia o (e) dei componenti” compresi:

– i bossoli;

– gli inneschi;

– la polvere da sparo;

– le pallottole;

– i proiettili.

Nel presente D.L.vo non viene prevista alcuna modifica a quanto già stabilito in materia di detenzione di munizioni e polvere dall’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S; pertanto, nonostante la suddetta definizione, che sembrerebbe far rientrare tra le munizioni anche i “bossoli”e le “pallottole”, sottoponendoli, così, all’obbligo di denuncia, si continuano ad applicare gli artt. 38 del T.U.L.P.S. (denuncia di detenzione), 58 e 97 del relativo Regolamento (modalità della denuncia e quantitativi detenibili).

Ogni dubbio in merito viene fugato dall’art. 3, comma 1, lettera e) del presente D.L.vo., il quale, relativamente alla modifica dell’art. 38 del T.U.L.P.S., dispone l’obbligo della denuncia di detenzione solo per le “MUNIZIONI FINITE”.

e)“TRACCIABILITA’”. Possibilità di “controllo sistematico del percorso” delle armi da fuoco, loro parti e munizioni, dal fabbricante all’acquirente, per prevenire la fabbricazione e traffico illeciti.

f)“INTERMEDIARIO”. Persona fisica o giuridica che:

– NON è armaiolo;

– esercita professionalmente l’attività di VENDITA, ACQUISTO, TRASFERIMENTO di “armi” (da fuoco, da sparo, bianche), loro parti, munizioni;

– NON ne ha la materiale DISPONIBILITA’.

I “meri VETTORI” (trasportatori) NON sono considerati espressamente intermediari.

g)“ARMAIOLO”. Persona fisica o giuridica che:

-esercita professionalmente le attività di FABBRICAZIONE, COMMERCIO, SCAMBIO, ASSEMBLAGGIO, RIPARAZIONE, DISATTIVAZIONE (omessa per dimenticanza la DEMILITARIZZAZIONE), LOCAZIONE di “armi” (da fuoco, da sparo, bianche), loro parti e munizioni.

Lo stesso art. 2, comma 1, lettera c), del presente D.L.vo, MODIFICA l’art 2 del D.L.vo 527/92, relativo al rilascio della CARTA europea d’arma da fuoco, inserendo la possibilità di richiedere tale documento, da parte dei cittadini dell’Unione europea, al “questore della provincia di DOMICILIO”, anziché di sola residenza.

Tale previsione colma la lacuna lasciata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n.311 (“Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per attività disciplinate dal T.U.L.P.S”), che, con l’art. 3, ha modificato l’art. 61 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., nella parte in cui vincolava la richiesta di licenze di porto d’armi alla residenza, inserendo anche il domicilio.

ART. 3

(MODIFICHE AL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931 N.773)

Vengono MODIFICATI gli artt. 28, 31, 35, 38, 42, 55, 57 del T.U.L.P.S..

Viene INSERITO l’art. 31 bis.

Il comma 1, lettera a), MODIFICA l’art. 28 del T.U.L.P.S. relativo alle licenze per le attività commerciali per armi da guerra:

-estendendo tale obbligo anche per “ASSEMBLAGGIO” delle stesse;

-la “VALIDITA’” delle relative licenze viene portata da 1 a 2 ANNI.

Questo aumento riguarda solo le licenze commerciali, con implicita esclusione della licenza di collezione di armi da guerra (si veda, di seguito, la modifica dell’art. 31 del T.U.L.P.S., al nuovo comma 3, dove è confermata la validità della licenza di collezione per armi antiche) ;

-la sanzione prevista dall’art. 28 viene aumentata esclusivamente per la “MULTA”( da 3.000 a 30.000 Euro).

Il comma 1, lettera b),(art. 3), MODIFICA l’art. 31 del T.U.L.P.S., relativo alle licenze commerciali per le armi comuni:

-estendendo tale obbligo anche per “ASSEMBLAGGIO” delle stesse;

-la “VALIDITA’” delle relative licenze viene portata da 1 a 3 ANNI.

Da tale aumento viene esclusa espressamente la licenza di COLLEZIONE di armi antiche (permanente, art. 32 T.U.L.P.S.).

Il comma 1, lettera c), (art. 3), INSERISCE l’art. 31 bis per disciplinare la nuova attività professionale di INTERMEDIARIO per armi da fuoco, da sparo e bianche , nonché munizioni.

Per tale attività è necessario:

-richiedere apposita licenza al Prefetto;

-la licenza ha una validità di 3 ANNI;

-OGNI ANNO, l’intermediario deve comunicare al Prefetto, anche con sistema informatizzato, un “resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate”.

L’omissione di tale comunicazione può comportare la sospensione e, in caso di recidiva, anche la revoca, della licenza.

Non è prevista nessuna sanzione per lo svolgimento di tale attività senza licenza; si ritiene che possa ricadere nelle sanzioni previste dalla Legge 895/1967, così come modificata dalla legge 497/74.

Il presente articolo sarà APPLICABILE solo dopo la pubblicazione (1 luglio 2012) del D.P.R. che modificherà il Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., con il quale saranno stabilite le modalità di attuazione (art. 6, comma 1, presente decreto)

Il comma 1, lettera d), (art. 3), SOSTITUISCE l’art. 35 del T.U.L.P.S., relativo alle attività commerciali per armi comuni, modalità per l’acquisto e la cessione delle stesse.

Art. 35 T.U.L.P.S. MODIFICATO
Comma 1. L’armaiolo DEVE tenere anche un REGISTRO delle operazioni giornaliere in formato ELETTRONICO.

L’applicazione di tale norma è RINVIATA alla emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, che ne dovrà stabilire le modalità di attuazione.

Attualmente non è obbligatoria la tenuta del registro in formato elettronico, ma solo facoltativa, come disposto dall’art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2011, n.311.

Comma 2. I REGISTRI in formato elettronico e cartaceo devono essere conservati per un periodo di 50 ANNI (attualmente 10 anni).

Comma 3. Quando l’armaiolo cessa l’attività deve CONSEGNARE i due registri all’autorità di P.S. che ha rilasciato la licenza per la relativa conservazione.

Le informazioni registrate nel sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell’Interno, denominato G.E.A., previsto dall’art. 3 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 8 ( sistema di tracciabilità degli esplosivi per uso civile), sono conservate per 50 anni successivi alla cessazione dell’attività.

Comma 4. Viene confermato l’obbligo per l’armaiolo di comunicare MENSILMENTE, anche per via telematica, all’ ufficio di polizia competente per territorio, i dati relativi alla movimentazione delle armi detenute.
Comma 5. Si conferma il divieto di “vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi” a persone che non siano in possesso di licenze di porto d’armi o di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore.

Comma 6. Il NULLA OSTA non può essere rilasciato ai minori degli anni 18; viene confermata la validità di 1 MESE, come in precedenza; ritorna ad essere esente da ogni tributo, con domanda redatta in carta libera, come già originariamente stabilito dal T.U.L.P.S (la previsione della marca da bollo, sia per la domanda che per il N.O., era stata inserita con la circolare del Ministero dell’Interno del 5 maggio 2003).

Comma 7. Per il rilascio del N.O. il Questore DEVE richiedere (attualmente è rimesso alla sua discrezionalità) apposito CERTIFICATO medico rilasciato, come già previsto, da medici della A.S.L, militari, della Polizia di Stato o Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con il suddetto certificato medico, come per il passato, si deve certificare che “il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”.

Oltre a ciò, il medico dovrà INSERIRE la nuova dichiarazione, non prevista in precedenza, con la quale si certifica anche che il richiedente “non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero abusare di alcool”.

Il Questore, infine, DEVE subordinare il rilascio del N.O. “alla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti”, obbligo non previsto dall’attuale normativa.

Comma 8. Vengono AGGRAVATE le sanzioni per l’armaiolo:

arresto da 6 MESI a 2 ANNI e ammenda da 4.000 a 20.000 Euro.

Comma 9. Vengono AGGRAVATE le sanzioni per i privati acquirenti o cessionari di armi non legittimati all’acquisto o cessione:

arresto fino ad 1 ANNO e ammenda da 2.000 a 10.000 Euro.

Comma 10. Il rilascio del NULLA OSTA deve essere COMUNICATO, a cura dell’interessato, “ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio”, indicati nella richiesta di N.O..

In caso di inottemperanza è prevista la sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 Euro. Può essere disposta anche la revoca del N.O..

Questa disposizione troverà ATTUAZIONE solo a seguito della emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. che dovrà “individuare” le persone cui spetta la comunicazione e relative modalità.

Il comma 1, lettera e) (art. 3) MODIFICA l’art. 38 del T.U.L.P.S. relativo alla denuncia di detenzione di armi e munizioni.

Viene SOSTITUITO il comma 1:

– l’obbligo della denuncia di detenzione, come attualmente, ricomprende le “ARMI” (da fuoco, da sparo, bianche), le “MUNIZIONI FINITE” e le “MATERIE ESLODENTI di qualsiasi genere”;

-viene INSERITO l’obbligo di denuncia anche delle PARTI di armi “DA FUOCO”, indicate nella definizione introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto.

Tale previsione è stata opportuna tenuto conto che, attualmente, viene sanzionata la detenzione illegale di parti di armi dall’art. 2 della Legge 895/67, pur in mancanza di un espresso precetto/divieto, siccome l’art. 38 del T.U.L.P.S. sottopone all’obbligo di denuncia solo le”armi”.

L’esplicito riferimento alla definizione di “parte” di cui al presente decreto, con riferimento alle sole armi “da fuoco”, fa ritenere che l’obbligo della denuncia sia escluso per le parti di armi “da sparo”(aria o gas compressi);

– viene anche precisato che l’obbligo della denuncia di detenzione delle MUNIZIONI si limita a quelle “FINITE”, fugando, così, ogni dubbio per quanto riguarda i componenti, equiparati alle munizioni nella definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del presente decreto;

– è stabilito un preciso termine temporale per la presentazione della denuncia di detenzione, cioè “ENTRO LE 72 ORE SUCCESSIVE all’acquisizione della MATERIALE DISPONIBILITA’”.

Tale nuova previsione viene a colmare una lacuna normativa che era stata sanata solo dalla giurisprudenza della Cassazione, che aveva interpretato il concetto di denuncia “immediata” con quello di “tempo apprezzabile”.

Trattandosi di ORE e non di giorni, sarà opportuno che, nell’atto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, venga inserita, oltre che la data, anche l’ora.

E’ importante anche il riferimento alla “MATERIALE DISPONIBILITA’”, momento dal quale devono essere calcolate le 72 ore; si può, infatti, verificare che un soggetto acquisti un’arma, ma che decida di ritirala materialmente dopo un mese. L’obbligo di denuncia scatta dal momento in cui l’arma sarà portata a casa;

– nel nuovo comma 1 dell’art. 38, viene indicato, più correttamente, a chi deve essere PRESENTATA la denuncia e cioè, come attualmente, “all’ufficio locale di pubblica sicurezza”(questura, Commissariati) e “ove questo manchi, al LOCALE comando dell’Arma dei Carabinieri.

Nella vigente formulazione non è specificato “locale” , ma solo Comando Carabineri, per cui si ritiene che non si possa presentare la denuncia al Comando Stazione dei CC.

Altra novità interessante, sempre relativa alla presentazione della denuncia, riguarda la possibilità di trasmetterla “per via telematica al sistema informatico” G.E.A. del Ministero dell’Interno, previsto dall’art 3 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n 8, relativo alla tracciabilità degli esplosivi civili, risolvendo anche il problema della scadenza del termine nei giorni festivi.

Questa possibilità troverà ATTUAZIONE pratica solo dopo l’emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. che ne dovrà stabilire le modalità.

Il comma 1, lettera e), (art.3), sempre relativamente alla modifica dell’art. 38 del T.U.L.P.S., AGGIUNGE allo stesso altri due commi e cioè il 4 e il 5.

Con il comma 4 si INSERISCE la nuova previsione riferita a coloro che DETENGONO armi, ma NON sono titolari di licenze di porto. Questi ultimi, ogni 6 ANNI, devono presentare il CERTIFICATO MEDICO previsto per il rilascio del N. O..

In caso di mancata presentazione, il Prefetto è autorizzato a vietare la detenzione delle armi, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S..

Con il comma 5, si viene ad INSERIRE quanto già stabilito dall’art. 58 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e cioè che deve essere RIPRESENTATA denuncia quando “L’ARMA” viene “TRASFERITA IN UN LUOGO DIVERSO da quello indicato nella precedente denuncia”. Il vigente art 58, comma 3, da considerarsi implicitamente abrogato dalla nuova disposizione, riporta la formula più generica “da una località all’altra dello Stato”.

Quindi, con la nuova previsione, contrariamente ad alcune interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, la denuncia deve essere ripetuta anche se deve essere ripresentata agli stessi Ufficio di P.S. o Comando Carabinieri, che avevano ricevuto la precedente denuncia.

Il riferimento alla sola “arma”, e non anche alle “parti” di essa e “munizioni”, si ritiene che non debba essere interpretato come obbligo di ridenuncia per la sola arma, ma anche di parti di armi da fuoco e munizioni (correttamente l’art. 58 fa riferimento al trasferimento di “detto materiale” e cioè armi, munizioni, materie esplodenti).

Con l’ultimo periodo dello stesso Comma 5 si inserisce la previsione dell’obbligo di CUSTODIA “delle armi”(anche in questo caso manca esplicito riferimento alle parti , munizioni ed esplosivi), stabilendo che “il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza”. In merito, il vigente art. 20 della legge 110/75 già stabilisce che la custodia “deve essere assicurata con ogni diligenza”.

Anche se non previsto esplicitamente, si ritiene che questo articolo troverà ATTUAZIONE pratica solo dopo dell’emanazione del Regolamento del Ministro Dell’Interno relativo alle modalità di custodia di cui all’art. 5, comma 1, lettera m) del presente decreto.

Il comma 1, lettera f), (art. 3), MODIFICA l’art 42 del T.U.L.P.S., relativo alle licenze di porto d’arma, INSERENDO:

-il nuovo comma 4; come per il rilascio del N.O., cui si rimanda, anche quando venga rilasciata una licenza di porto d’armi, l’interessato DEVE COMUNICARE il rilascio ai propri familiari.

Il comma 1, lettera g), (art. 3), MODIFICA l’art. 55 del T.U.L.P.S., relativo alle attività commerciali per le materie esplodenti, INSERENDO:

-l’obbligo di tenuta del registro “in formato elettronico”, oltre quello in formato cartaceo;

-la conservazione per 50 anni (attualmente 5 anni);

– alla cessazione dell’attività, l’obbligo di consegna dei DUE registri all’autorità che ha rilasciato la licenza.

Il comma 1, lettera h), (art.3), MODIFICA l’art. 57 del T.U.L.P.S. relativo alla licenza dell’Autorità locale di pubblica sicurezza (anche Sindaco ove non vi sia un commissariato di P.S.) per gli spari di armi da fuoco o fuochi d’artificio, ecc., in luogo pubblico.

Vengono INSERITI i nuovi commi 3, 4 e 5.

Con il comma 3 si stabilisce che la LICENZA di cui sopra deve essere richiesta “per l’apertura o la gestione di CAMPI DI TIRO (tiro a volo) O POLIGONI PRIVATI”.

Questa previsione era stata anticipata dalla circolare del Ministero dell’Interno 19 aprile 2006, n. 557/PAS.5899-10089(13) relativa alla “apertura di un poligono privato”.

Con il comma 4 si stabilisce che, prima del rilascio della licenza, deve essere sentito il sindaco del luogo ove sorgerà il poligono, limitatamente agli “aspetti di competenza locale” ( es. inquinamento da piombo, rumore ecc.)

Con il comma 5 si prevede che la norma troverà ATTUAZIONE con le modalità che verranno stabilite nel nuovo Regolamento di esecuzione del T.U.

ART. 4

(MODIFICHE ALLA LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895)

Sono apportate MODIFICHE agli artt. 1 (importazione, vendita , cessione, raccolta di armi, parti, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici senza licenze), 2 (detenzione illegale), 3 ( omessa consegna a seguito di provvedimento di divieto dell’ autorità), 4 (porto illegale), della legge 895/67, relativa alle “Disposizioni sul controllo delle armi”, così come modificata dalla Legge 14 ottobre 1974, n. 497, relativa alle “Norme contro la criminalità”.

Le suddette modifiche si limitano all’AUMENTO consistente delle “MULTE”, rimanendo invariati i tempi della reclusione.

Viene apportata la MODIFICA anche all’art 5 della suddetta legge, relativo alle ipotesi di diminuzione delle pene in relazione della qualità e quantità del materiale in argomento, con l’inserimento delle “parti” di armi.

ART. 5

(MODIFICHE ALLA LEGGE 18 APRILE 1975, N.110)

Vengono MODIFICATI gli artt. 2, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23 della Legge 110/75

Sono INSERITI gli artt. 11-bis e 13.bis.

Il Comma 1, lettera a), MODIFICA l’art. 2, comma 2, della legge 110/75:

-con l’inserimento del DIVIETO di fabbricazione, importazione e vendita di “armi da fuoco corte semiautomatiche” e “a ripetizione“camerate nel CALIBRO 9X19 PARABELLUM”;

-viene consentita la fabbricazione delle armi in tale calibro solo ai fini di esportazione e di fornitura alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato, con la licenza di cui all’art. 31 del T.U.L.P.S..

Tale divieto è già implicitamente applicato attraverso il rifiuto di iscrizione di armi in tale calibro, siccome in dotazione alle Forze di polizia, con l’eccezione di alcuni revolver, catalogati armi comuni (es. n. Cat. N. 7499), con la limitazione dell’impiego di munizioni con palla in piombo nudo. Con l’entrata in vigore del presente decreto, se con il sibillino concetto di “arma corta a ripetizione” si riterrà di definire la pistola a rotazione, dovrà essere proibita la catalogazione anche di questa specie di arma corta in cal. 9X19 P..

Il Comma 1, lettera b),(art. 5), MODIFICA l’art. 4 della Legge 110/75 (Porto di armi ed oggetti atti ad offendere):

-al comma 1(art. 4 L. 110), tra gli oggetti che non possono essere portati fuori della propria abitazione (ma acquistabili e detenibili liberamente) son inseriti gli “STORDITORI ELETTRICI e altri apparecchi analoghi in grado di erogare” una scossa.

Tali oggetti, attualmente, sono presi in considerazione solo dalla circolare del Ministero dell’Interno del 10 dicembre 1997 che ne stabiliva il divieto di porto;

-al comma 2(art 4 L. 110), tra gli oggetti che possono essere portati fuori della propria abitazione solo “con giustificato motivo”, vengono INSERITI:

a) gli strumenti riproducenti armi, di cui all’art. 5 della legge 110, comma 4 (così come modificato dal presente regolamento) e cioè gli strumenti riproducenti armi in metallo, quelli da segnalazione acustica ( che impiegano cartucce a salve), quelli denominati “softair”;

b) i “PUNTATORI LASER” o oggetti con funzione di puntatori laser di classe pari o superiore a 3b (potenza superiore a 5 mW).

Tali strumenti e oggetti, comunque, continuano ad essere acquistabili e detenibili senza obbligo di autorizzazioni;

-al comma 3 (art. 4 L. 110) sono AUMENTATE le sanzioni per chi porta fuori della propria abitazione gli oggetti proibiti o quelli portabili ma senza giustificato motivo:

arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 1.000 a 10.000 Euro;

-al comma 4 (art 4 L. 110) vengono AUMENTATE le sanzioni:

a) per chi porta armi nelle riunioni pubbliche, anche se munito di licenza (arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 3.000 a 20.000 Euro);

b) per chi porta armi in riunioni pubbliche non munito di licenza(arresto da 3 a 6 anni e ammenda da 5.000 a 20.000 Euro);

-al comma 5 (art. 4 L.110) sono AUMENTATE le sanzioni per chi porta in una riunione pubblica gli oggetti che non possono essere portati fuori della propria abitazione e anche quelli portabili ma senza giustificato motivo (arresto da 6 a 18 mesi e ammenda da 2.000 a 20.000 Euro).

Il comma 1 lettera c),(art. 5), MODIFICA l’art. 5 della L. 110 (Divieto di giocattoli trasformabili in armi):

-la parola giocattoli riproducenti armi viene SOSTITUITA con “STRUMENTI” riproducenti armi;

– al comma 4 (art. 5 L. 110), viene SOSTITUITO il secondo periodo; viene ampliato il già previsto divieto di fabbricare strumenti riproducenti armi con l’impiego di tecniche e materiali che ne consentano la trasformazione in armi, stabilendo, anche, che:

a) gli strumenti riproducenti armi realizzati “in METALLO” devono avere la CANNA “completamente ostruita non in grado di camerare cartucce” e la stessa canna “occlusa da un tappo rosso inamovibile”;

b) gli strumenti da SEGNALAZIONE ACUSTICA, destinati a produrre rumore con una cartuccia A SALVE, devono avere la CANNA “occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna”( nella vigente normativa manca un riferimento esplicito a questi strumenti, se non la legge 509/93 sul Banco di Prova, che li sottopone a controllo);

c) gli strumenti denominati “ SOFTAIR ” possono essere “ venduti” solo ai MAGGIORI DI 16 anni e possono sparare PALLINI IN PLASTICA DI COLORE VIVO, usando aria o gas compressi.

L’energia del pallino, “misurata ad un metro dalla volata”, deve essere inferiore o pari ad 1 JOULE (“non deve superare”).

La CANNA deve essere “COLORATA DI ROSSO PER ALMENO 3 centimetri”.

In caso di canna “non sporgente” la coloratura deve interessare la parte anteriore sempre per 3 centimetri (questa tipologia di strumenti,sebbene abbia trovato larga diffusione non ha mai avuto una definizione normativa);

d) i suddetti strumenti devono essere sottoposti a “VERIFICA DI CONFORMITA’”, “accertata” da Banco di prova e “riconosciuta” con provvedimento del Ministero dell’Interno.

Le disposizioni di cui sopra troveranno APPLICAZIONE solo dopo l’emanazione di apposito DECRETO del Ministro dell’Interno, con il quale saranno definite le modalità di attuazione;

-il comma 6 (art. 5 L. 110) viene SOSTITUITO con la previsione dell’aumento delle sanzioni per “chiunque produce o pone in commercio” i suddetti strumenti non conformi: reclusione da 1 a 3 anni e multa da 1.500 a 15.000 euro.

Il comma 1, lettera d),(art. 5), MODIFICA l’art 8 della legge 110/75 (Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi):

– al comma 6 , relativo a coloro che sono esentati dal dimostrare la CAPACITA’ TECNICA attraverso apposito esame, dopo le parole iniziali “coloro che”, viene INSERITA la frase sibillina “nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza”.

L’inserimento di tale inciso non è di facile comprensione. Si ritiene che si sia voluto stabilire che coloro che richiedono le licenze di porto d’armi non siano tenuti a dimostrare la “capacità tecnica” con l’apposito esame, sempreché nei 10 anni precedenti all’istanza:

a) abbiano effettuato il servizio militare:

b) siano appartenuti ai Corpi armati dello Stato;

c) abbiano ottenuto il certificato di idoneità al maneggio delle armi del Tiro a Segno nazionale.

Si viene, implicitamente, a limitare a 10 anni, per il rilascio delle licenze di porto, la validità del congedo militare e del certificato del Tiro a Segno.

Si può dare, anche, una spiegazione a tale inciso, facendo riferimento al caso pratico in cui un soggetto, che ha già ottenuto una licenza di polizia, dimostrando la capacità tecnica, non provveda al rinnovo nei termini di legge. Nell’eventualità che venga chiesto il rinnovo della licenza dopo tale termine, in particolare a distanza di qualche anno, secondo la nuova disposizione, l’interessato non è tenuto a dimostrare la capacità tecnica, quando NON siano trascorsi 10 anni dalla prima istanza/licenza.

Tale nuova disposizione permette di risolvere, per analogia, anche la problematica relativa all’obbligo, o meno, di ripresentare l’abilitazione all’esercizio venatorio da parte di chi provvede a rinnovare la licenza di porto di fucile per uso di caccia a distanza di qualche anno dalla scadenza di legge. La problematica è stata sollevata da diversi Uffici di polizia che non riconoscono la validità “permanente” di tale abilitazione, sebbene accertata con “esame pubblico”, previsto dall’art. 22 della Legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157. Tale mancato riconoscimento è in contrasto con la validità “permanente” dell’attestazione della “capacità tecnica”, quando sia riconosciuta con “apposito esame”.

Il comma 1, lettera e), (art. 5), MODIFICA l’art 10 della L.110/75 (Collezioni di armi da guerra e comuni):

– si prevede l’AUMENTO della sanzione della MULTA, rimanendo invariati i tempi della reclusione :

a) al comma 3, relativo alla sanzione per il trasferimento illegittimo di armi da guerra (diverso dalla successione a causa di morte, versamento Direzione artiglieria, cessione musei, fabbricanti armi e munizioni da guerra); multa da 2.000 a 20.000 Euro;

b) al comma 4, relativo alla sanzione per chi entra in possesso di armi da guerra senza dare avviso al Ministero dell’Interno e senza richiedere la relativa licenza di collezione; multa fino a 1.000 Euro;

c) al comma 10, relativo alla sanzione per detenzione di armi comuni in sovrannumero senza licenza di collezione e detenzione di munizionamento per armi inserite nelle collezioni di armi da guerra e comuni; multa da 1.500 a 10.000 Euro.

Il comma 1, lettera f),(art. 5), MODIFICA l’art 11 della L. 110/75 (Immatricolazione di armi comuni da sparo):

– viene SOSTITUITO il comma 1, ove sono elencati i numeri, contrassegni e sigle che devono essere riportati sulle armi.

Sulle armi prodotte, assemblate e introdotte nello Stato:

a) “in un’area delimitata del fusto, carcassa o castello” o di una parte “essenziale” dell’arma (es. canna); (tale area non può riportare altri “segni”identificativi. “Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile e facilmente ispezionabile senza attrezzi”);

b) devono essere impressi, in modo indelebile:

– il nome, la sigla ed il marchio del fabbricante o assemblatore;

– l’anno di fabbricazione (non previsto in precedenza);

– il Paese o il luogo di fabbricazione;

– il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale (ove previsto)

– il numero di matricola;

– il calibro deve essere riportato almeno sulla canna (non previsto in precedenza);

c) rimane l’obbligo di imprimere un numero progressivo (di matricola) sulle canne “intercambiabili”;

d) è consentita la SOSTITUZIONE della parte dell’arma sulla quale è stata apposta la marcatura, quando diventi inservibile per “rottura” o “usura”, previo versamento di quest’ultima alla Direzione di Artiglieria.

Nessuna disposizione viene data per quanto riguarda la marcatura della nuova parte; si ritiene che si dovrà provvedere presso il Banco di Prova;

e) per le armi importate, il Banco di Prova dovrà apporre anche:

-la sigla della Repubblica Italiana;

-l’indicazione dell’anno in cui è avvenuta l’introduzione;

– al comma 2 (art. 11 L. 110), relativo al controllo della presenza dei suddetti contrassegni da parte del Banco nazionale di Prova, con l’apposizione di uno speciale contrassegno della Repubblica Italiana e la sigla di identificazione del Banco, viene stabilito che il Banco, oltre alla già prevista trascrizione dell’operazione su registro cartaceo, dovrà provvedere anche alla comunicazione dei dati al Ministero dell’Interno in forma telematica;

– al comma 3 (art. 11 L. 110), relativo al non obbligo di presentare al Banco di Prova le armi importate con punzoni di prova di Banchi riconosciuti, viene aggiunto il periodo nel quale si prevede che l’Autorità di pubblica sicurezza, quando, nell’ambito dell’attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo iscritto nel Catalogo nazionale, può disporre perché il detentore inoltri l’arma al Banco di Prova per la verifica di conformità; il Banco procederà secondo quanto già stabilito dall’art. 14 della L. 110/75.

Il comma 1, lettera g),/art.5) INSERISCE l’art. 11-bis nella L. 110/75 relativo alla “Tracciabilità delle armi e munizioni”:

– Comma 1. L’archivio/sistema informatizzato G.E.A., previsto dall’art. 3 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 8, relativo alla tracciabilità degli esplosivi per uso civile, gestito dal Ministero dell’Interno, dovrà conservare, per almeno 50 anni, il tipo, la marca , il modello, il calibro, il numero di serie, il numero di catalogo, i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente o detentore di ciascuna arma in circolazione;

– comma 2. Nel medesimo archivio, anche per quanto riguarda le munizioni, oltre ai dati previsti dall’art. 3 del D.L.vo 6 dicembre 1993, n. 509 (G.Uff. 10 dicembre 1993, n.289), relativo alle norme di controllo per le munizioni civili (es. nome o marchio di fabbrica), dovranno essere riportati i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente.

Anche se non inserito in questo articolo, le disposizioni di cui sopra troveranno APPLICAZIONE pratica solo dopo la pubblicazione del Decreto del Ministro dell’Interno, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, che dovrà stabilire le modalità di funzionamento e utilizzazione del sistema informatico G.E.A.. come previsto dall’art. 6, comma 3, del D.L.vo in argomento.

Il comma 1, lettera h), (art. 5), INSERISCE l’art 13-bis nella L 110/75, relativo alla (Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative):

– comma 1. Viene prevista e disciplinata la possibilità di commercializzare le armi delle Forze armate e di polizia sempreché:

a) dichiarate fuori uso, perché non più in dotazione;

b) “demilitarizzate”, cioè TRASFORMATE da GUERRA o tipo guerra in armi COMUNI da sparo.

E’ la prima volta che viene definita con norma la “DEMILITARIZZAZIONE”, regolamentata solo con circolare ministeriale (Circolare del Ministero dell’Interno 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.d.2002, “Nuove disposizioni in materia di demilitarizzazione e disattivazione”, pubblicata sulla G.Uff. 5 ottobre 2002, n.234);

– comma 2. Le suddette armi possono essere cedute solo a soggetti muniti delle autorizzazioni all’acquisto.

Il Ministro dell’interno, con apposito DECRETO (è stato omesso il termine entro il quale deve essere emanato), dovrà stabilire le modalità per effettuare la demilitarizzazione;

-comma 3. Viene definita la “DISATTIVAZIONE” ( anche questa regolamentata nella circolare del 20 settembre 2002), considerata come quella attività mediante la quale un’arma da guerra o comune viene resa INERTE, e ridotta a mero SIMULACRO, anche per le parti essenziali, in modo PERMANENTE e IRREVERSIBILE. Le modalità devono essere stabilite con apposito DECRETO del Ministro dell’Interno (omesso il termine per l’emanazione).

Le armi disattivate, trattandosi di simulacri, possono essere cedute senza alcuna autorizzazione;

-comma 4. Le attività di “demilitarizzazione” e “disattivazione” devono essere effettate:

a) da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra;

b) da stabilimenti militari;

c) da soggetti pubblici di cui all’art. 10 ,comma 5 della L.110/75, se muniti delle necessarie attrezzature tecniche ( fabbriche di armi o munizioni da guerra, enti pubblici in relazione ad attività di carattere storico culturale).

La “disattivazione” di armi comuni da sparo può essere effettuata anche da soggetti muniti di ambedue le licenze di FABBRICAZIONE e RIPARAZIONE.

Tali previsioni ricalcano quelle già riportate nella citata circolare del Ministero dell’Interno del 20 settembre 2002;

-comma 5. Prima dell’inizio delle procedure di cessione le Amministrazioni interessate devono darne COMUNICAZIONE al Ministero dell’Interno e alla Questura della provincia dove sono ubicati gli “ARSENALI”per il loro deposito.

Il comma 1, lettera i),(art. 5), MODIFICA l’art. 15 della L. 110/75 relativo alla (Importazione temporanea delle armi da sparo):

-al comma 1 viene inserita la possibilità di importare temporaneamente armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia, senza licenza di importazione di cui all’art. 31 del T.U.L.P.S., anche per finalità commerciali a soli FINI ESPOSITIVI per fiere, esposizioni, mostre;

-al comma 4 è inserito l’AUMENTO della sanzione della MULTA, da 4.000 a 30.000 Euro, per la mancata osservanza delle modalità e termini della importazione temporanea, di cui al D.M. 5 giugno 1978 (G.Uff. 18 gennaio 1979 n. 18).

Il comma 1, lettera l,(art. 5), MODIFICA l’art. 19 della L. 110/75 relativo al (Trasporto di parti di armi):

-al comma 1, relativo all’obbligo dell’avviso di trasporto anche per le parti di armi, viene depennata la parola CARICATORI, in sintonia con la definizione di parti di armi, nelle quali non è stato inserito; pertanto tali oggetti divengono di libera detenzione e trasporto;

-al comma 2, viene aumentata l’AMMENDA per:

-trasporto senza avviso di parti di armi da guerra (da 250 a 1.000 Euro);

– trasporto senza avviso di parti di armi comuni (fino a 500 Euro);

-dopo il comma 2 è AGGIUNTO il comma 3, con il quale si precisa che NON sono parti “quelle ancora in uno stato di SEMILAVORATO”.

“SEMILAVORATO” è quella parte che per poter essere assemblata sull’arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche.

Nello stesso comma si stabilisce che NON sono da considerare “LAVORAZIONI MECCANICHE” i “TRATTAMENTI superficiali dei metalli” (es. brunitura), per cui si possono effettuare senza alcuna autorizzazione.

Il comma 1, lettera m), (art.5), MODIFICA l’art. 20 della L. 110/75 relativo alla (Custodia delle armi ed esplosivi):

-viene AGGIUNTO il comma 8, con il quale si prevede che, entro 6 MESI dalla data di entrata in vigore del presente D.L.vo, Il Ministro dell’Interno adotterà uno o più DECRETI per determinare:

a) modalità e termini di CUSTODIA delle armi e loro parti detenute, considerato il numero;

b) previsione di sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva;

c) modalità e termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, loro parti e munizioni, con l’introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.

L’applicazione del nuovo comma dell’art. 20, comporterà che il questore potrà impartire prescrizioni per la custodia anche a coloro che detengono armi senza licenza di collezione. Per la vigente normativa il detentore di armi senza collezione, a termini dell’art. 20 della L.110, deve solo assicurare una generica custodia “con ogni diligenza”.

Il comma 1, lettera n), (art. 5), MODIFICA l’art. 22 della L. 110/75 relativo alla (Locazione e comodato di armi):

-al comma 1, relativo alla liceità del comodato delle armi per uso scenico, di caccia o sportivo, è AGGIUNTO il periodo con il quale si definiscono, le armi “PER USO SCENICO” (prima prese in considerazione solo dalle circolari del Ministero dell’Interno 11 luglio 1994 e 21 luglio 1995), regolamentandone il loro impiego.

Arma per “USO SCENICO” è quella che:

a) ha la canna occlusa parzialmente, in modo che non possa espellere un proiettile (con semplici accorgimenti tecnici);

b) l’impiego deve avvenire “costantemente” sotto il controllo dell’armaiolo che le ha in carico;

-al comma 2, relativo alla sanzione per colui che cede armi in comodato non consentite, viene aumentata la sanzione della MULTA, da 2.000 a 20.000 Euro.

Il comma 1, lettera o),(art.5), MODIFICA l’art. 23 della L. 110/75, relativo alle (Armi clandestine):

– al comma 2, relativo alla sanzione per il commercio di armi clandestine, viene aumentata la sanzione della MULTA, da 2.000 a 20.000 Euro;

– al comma 3, relativo alla detenzione di armi e canne clandestine, viene aumentata la sanzione della MULTA, da 1.000 a 15.000 Euro;

-al comma 4, relativo al porto di armi clandestine e alla cancellazione, contraffazione, alterazione dei segni distintivi, viene aumentata la sanzione della MULTA, da 2.000 a 20.000 Euro.

Art. 6

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

Comma 1. Viene previsto il DECRETO del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, Economia, Difesa, Sviluppo economico, Lavoro e politiche sociali, da emanarsi entro 12 MESI dalla entrata in vigore del presente decreto, con il quale sarà emanato un nuovo REGOLAMENTO per la MODIFICA dell’attuale Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (n. 635/40).

Tale Regolamento attuerà quanto previsto dal presente D.L.vo, nel rispetto dei principi di SEMPLIFICAZIONE e RIDUZIONE dei termini per i procedimenti amministrativi.

La riduzione dei termini è già vigente, a seguito di quanto disposto dalla Legge 241/90, così come modificata, per ultimo, dalla Legge 69/2009.

Dovrà, anche, essere prevista la possibilità di comunicare l’avviso di trasporto di armi e parti, di cui all’art. 34 del T.U.L.P.S., anche attraverso mezzi informatici o telematici.

Comma 2 (art. 6). Entro 180 GIORNI dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del’Interno, deve emanare un DECRETO con il quale:

a) saranno DISCIPLINATE le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’ACQUISTO, DETENZIONE, PORTO D’ARMI e NULLA OSTA. Attualmente sono vigenti le disposizioni emanate dal D. del Ministro della sanità del 28 aprile 1998 limitate alle sole licenze di porto d’armi (G.Uff. 22 giugno 1998, n. 143, con rettifica D.M. 9 ottobre 1998, in G.Uff 3 dicembre 1998, n. 283);

b) sarà prevista una SPECIFICA disciplina transitoria per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già DETENGONO armi;

c) saranno regolamentate le modalità per lo SCAMBIO dei dati informatici tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell’ordine relativamente ai procedimenti per l’acquisto, detenzione e porto di armi (se correttamente gestita, questa previsione potrebbe essere un valido ausilio per le Forze di polizia nella prevenzione di fatti violenti commessi con armi).

Comma 3 (art. 6). Il Ministro dell’Interno, entro 12 MESI dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovrà emanare un DECRETO per disciplinare le modalità di FUNZIONAMENTO e di UTILIZZAZIONE del sistema informatico di raccolta dei dati G.E.A. (sistema informatico previsto dall’art. del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 8 relativo alla tracciabilità degli esplosivi per uso civile) per la tracciabilità delle armi e munizioni ( i dati da inserire sono quelli elencati nel nuovo art. 11-bis della L. 110/75, inserito dall’art.5, comma 1, lettera g) del presente D.L.vo).

Comma 4 (art. 6). Si tratta di una disposizione TRANSITORIA con la quale viene chiarito e disposto che, fino a quando non saranno emanati i DECRETI previsti per l’attuazione di diverse disposizioni del presente D.L.vo, continuano ad applicarsi le DISPOSIZIONI VIGENTI in materia.

Comma 5 (art. 6). Viene fatta salva la normativa vigente non modificata dal presente D.L.vo.

Comma 6 (art. 6). Si tratta di una norma INTERPRETATIVA di immediata applicazione, con la quale si vuole chiarire quali devono essere considerati calibri ammessi per la caccia, relativamente ai fucili e carabine ad anima rigata ( art. 13 L. quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, in G.Uff. 25 febbraio 1992, n. 46):

a) sono da caccia i fucili e carabine ad anima rigata che camerano cartucce che devono corrispondere a tutti e DUE i seguenti requistiti (requisiti MINIMI) e cioè

1) calibro PARI a mm. 5,6;

2) bossolo a vuoto PARI a mm. 40;

b) sono da caccia anche dette armi che camerano cartucce con il solo REQUISITO del calibro e cioè

di calibro SUPERIORE amm.5,6.

Quando la cartuccia sia di calibro SUPERIORE a mm. 5,6 NON è previsto anche il requisito del bossolo, come da disposizione conforme esplicitata nella circolare del Ministero dell’Interno 6 maggio 1997 (che ha recepito l’interpretazione del Ministero dell’agricoltura del 1979), pubblicata sulla G.Uff. 28 maggio 1997, n. 122.

In pratica rimangono ESCLUSI per la caccia, con armi ad anima rigata, il calibro 221e tutti i calibri 22 ( compresi il 22 Hornet, Vierling, Magnum).

Comma 7 (art. 6). Norma INTERPRETATIVA, di immediata applicazione, con la quale si chiarisce e stabilisce che, per le CARABINE da caccia che camerano cartucce per PISTOLA (es. mm.44), il limite massimo di detenzione delle relative munizioni è di 200 CARTUCCE (limite di detenzione, con denuncia, già previsto per il munizionamento per pistola, dall’art. 97 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.).

Si è persa l’occasione per stabilire anche il numero di munizioni detenibili in calibro 22.

Art. 7

(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

Non rilevante ai fini della presente sintesi.

Art. 8

(ENTRATA IN VIGORE)

Le disposizioni del presente D.L.vo entrano in vigore

il 1 LUGLIO 2011, con esclusione di quelle per le quali sono previsti appositi DECRETI di esecuzione (art. 6, comma 4, presente decreto).

Per approfondimenti: Mori, “Codice delle armi e degli esplosivi”, Ottava edizione 2011, La Tribuna.

SINTESI di Dott. Angelo Vicari

Firenze 14 maggio 2011

Dott. Angelo Vicari

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Di Atlasorbis

Redazione Nazionale

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