ancora una amara sorpresa per i pensionati, dato che l’INPS sta procedendo ad un ricalcolo di alcune prestazioni previdenziali. Solo un pentimento o un procedimento come di norma? Fatto sta che a rimetterci sono sempre i cosiddetti beneficiari. Andando al sodo, sappiamo che l’INPS effettua un primo calcolo applicando il sistema contributivo solo dal 2012 e poi un secondo calcolo con il metodo retributivo in toto, in modo da pagare la pensione che risulterà più bassa fra le due. Il fine è quello di evitare che qualche ex-lavoratore, con le norme vigenti dal 1°/1/2012, possa ottenere un regime eccedente quello che sarebbe stato liquidato con la riforma Fornero. Tutto ciò è scaturito dall’applicazionedell’art.1, §707 della L. 190/2014.
Analizziamo ancora per chiarire. Il primo calcolo viene fatto con il sistema vigente, ossia retributivo fino al 2011 e contributivo dal2012, mentre con il secondo, per una particolare tipologia di ex-lavoratori, si aggiungono le valorizzazioni del sistema retributivo anche superando il concetto di massima anzianità contributiva, in effetti si valorizzano gli anni eccedenti i 40 al ritmodi circa il 2% annuo. Per fare subito un po’ di calcoli, si capisce che il taglio riguarda chi: 1) ha almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995 (ed ovviamente pensione “mista”), 2) si è trattenuto in servizio oltre l’età pensionabile di vecchiaia (cioè 66 anni e 7 mesi), 3) congiuntamente si è visto valorizzare la terza quota di pensione (quota C) grazie a coefficienti di trasformazione più alti (perchè calcolati sino al 70° anno di età ed alla mancanza del massimale pensionabile). Ma soprattutto quanto descritto colpisce le alte cariche dello Stato, anche se il “taglio” difficilmente supera il 5%.
Per quanto riguarda il comparto difesa/sicurezza, il doppio calcolo cancella gli effetti del moltiplicatore della base pensionabile recato dall’art. 3, §7 del D.L. 165/1997, per chi, grazie alla Fornero, era riuscito ad attivarlo, ottenendo un incremento del montante retributivo per un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio (essendo ciò applicabile solo se una parte dell’assegno è determinata con il sistema contributivo). Perciò dal 2012 il beneficio era applicabile a chi aveva 18 anni almeno di contributi al 31/12/1997′, fino ad allora escluso; con il moltiplicatore otteneva un assegno molto superiore rispetto alle regole esclusivamente retributive. Ora dunque il beneficio torna in discussione.
Tornando a tutti i soggetti interessati, questi sono coloro che hanno almeno 18 anni dicontributi al 31-12-1995 con sistema retributivo, mentre il metodo che stiamo trattando è applicato alle prestazioni anche già liquidate a partire dal 2012 e quindi tuttora operanti.
Tutto quanto sopra precisato si può riassumere conseguentemente in tale modo. Lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 hanno diritto ad un calcolo misto che prevede il retributivo fino a tale data ed il contributivo dopo ed a una pensione inferiore a quella calcolata col solo metodo retributivo. Invece il taglio colpisce chi va in pensione oltre i 66 anni e 7 mesi di età e si vede applicare il sistema misto e vanta almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 (data prima della quale si applica il retributivo e dopo la quale il contribuitivo, come più volte sdpecificato). Il problema è che per alcuni di questi lavoratori, più vicini alla pensione (o da pco pensionati) e con stipendi più alti, si innesca un meccanismo di valorizzazione della cosiddetta quota C grazie a coefficienti di trasformazione (perchè calcolati fino al 70° anno d’età e con la mancanza del massimale pensionabile).
dott. Terenzio D’alena
16/03/2019