Camera di Commercio di Brescia il 18 aprile 2009, ci siamo riservati di trattare, in modo più completo, il provvedimento amministrativo di DIVIETO DI DETENZIONE DI ARMI, MUNIZIONI E MATERIE ESPLODENTI, che la legge (ex art.39 del Testo Unico delle Leggi di P.S. R.D. 18 giugno 1931, nr.773) attribuisce la competenza al Prefetto, allorquando viene messo a conoscenza che detentori di armi regolarmente denunciate siano “PERSONE RITENUTE CAPACI DI ABUSARNE”.

La norma, così concepita, lascia poco spazio a contestazioni, atteso l’ampio potere discrezionale di cui gode la pubblica amministrazione in tale materia, confortato, peraltro, da copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali.

L’infelice e generica dizione del dettato normativo ha creato (e crea tuttora) non pochi problemi interpretativi, primo fra i quali il SICURO AFFIDAMENTO circa l’uso delle armi, unico filo conduttore logico-giuridico, apparentemente risolutore, come motivazione di supporto alla formula del provvedimento prefettizio.

CONCETTO DI AFFIDABILITA’

Ma da dove si desume l’abuso di armi?

L’art. 39 citato Testo Unico di P.S. con la dizione “PERSONE RITENUTE CAPACI DI ABUSARNE”, consente ampio margine di interpretazione, per cui l’autorità preposta (Prefetto) può, a suo giudizio, vietarne la detenzione delle armi denunciate a termine dell’articolo precedente (art.38).

Ma come nasce il provvedimento?

A volte a seguito di denuncia all’Autorità Giudiziaria per fatti delittuosi che, oltre la pena prevista dalla Legge, incidono negativamente sulla condotta del soggetto detentore di armi; altre volte in occasione di ricoveri in strutture sanitarie per disturbi psico-patologici; altre ancora quando l’autorità di P.S. viene a conoscenza che il soggetto sia dedito all’uso di sostanze stupefacenti e/o dedito all’alcolismo.

E sin qui il provvedimento è sacrosanto.

A nostro parere non è sufficiente la certificazione sanitaria come prevista dall’attuale D.M. del 14 settembre 1994 che non prevede l’accertamento della dipendenza di sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti, mentre si ritiene sufficiente la dichiarazione dell’interessato, che fa fede fino a prova di falso. Altri inconvenienti si presentano puntualmente all’operatore all’atto della notifica del provvedimento prefettizio che, come già detto, prevede il solo divieto di detenzione delle armi regolarmente denunciate. Poniamo il caso che la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento detiene armi non regolarmente denunciate ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S. quale è il loro destino? Naturalmente il sequestro immediato e la conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria competente per detenzione abusiva o illegale, a seconda della categoria cui le armi appartengono : comuni e/o da guerra.

Ma vi sono altri casi di detentori di armi che per la loro qualifica, sono esenti dall’obbligo della denuncia di cui all’art.38 del citato testo unico di P.S.. Essi sono: i possessori di raccolte autorizzate di armi antiche, rare o artistiche; le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate ed altre ancora previste dall’art.57 del Regolamento di esecuzione (R.D. del 6 maggio 1940, nr. 635).

Vi sono ancora altri motivi di cui la legge tace e cioè di quelle armi delle quali si fa divieto di detenzione, dal momento che il provvedimento prefettizio impone al detentore il solo divieto, senza indicare il destino delle armi detenute e regolarmente denunciate.

Per sopperire a tale carenza legislativa, si va consolidando la prassi secondo la quale, alcuni uffici di Polizia e comandi Arma Carabinieri, di propria iniziativa, senza il conforto di alcuna norma legislativa, né di direttive ministeriali, all’atto della notifica del provvedimento, con la clausola cautelativa, ritirano le armi, redigendo all’uopo apposito verbale (meno male!) dandone copia all’interessato ingiungendo al detentore di eliminare le armi cedendole a persone, non conviventi, muniti di valido titolo (porto d’armi o nulla osta del questore), avvertendo che ove nel termine indicato (20 o 30 giorni) non avrà provveduto, le armi ritirate saranno versate alla competente Direzione di Artiglieria per gli effetti di cui all’art.6 della Legge nr.152 del 22 maggio 1975 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico). Tale provvedimento è tuttavia suscettibile di annullamento per difetto di competenza, essendo il verbale di ritiro delle armi ritenuto provvedimento di divieto di detenzione armi emanato da altra autorità rispetto al competente organo prefettizio (cfr. relazione al Convegno Studi disciplina delle armi: Brescia 2009, Dr.ssa Aprea).

Per quanto tale prassi non è conforme alla legge, si rende tuttavia necessario e indispensabile privare il detentore delle armi nell’interesse dell’ordine e della sicurezza pubblica, essendo il medesimo detentore considerato, come da provvedimento prefettizio, persona ritenuta capace di abusarne. Ed anche perché il protrarsi della detenzione dopo il divieto imposto dal prefetto, diventerebbe illegale e, come tale, perseguito a norma di legge (ex art.697 C.P.).

Autorevole dottrina (Cfr.MORI – Ritiro cautelativo di armi – Diana Armi) ove l’autore afferma che “il sequestro cautelativo” non è un atto processuale ma un atto amministrativo soggetto a precisi requisiti giuridici e ad un preciso obbligo di notificazione e ad un preventivo avviso di inizio di procedimento. In mancanza di tali requisiti il provvedimento è viziato per violazione degli artt. 7 e 8 della Legge nr.241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni (Cfr. Consiglio di Sato, Sez.1 nr. 762/01 del 6.02.2003).

Sarebbe auspicabile un intervento legislativo al fine di mettere ordine nella complicata materia delle armi affinchè gli organi preposti, polizia e magistratura, possano operare, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, senza ricorrere a interpretazioni personali che potrebbero sfociare nell’abuso a danno dello inerme cittadino, evitando, tra l’altro, inutile e costoso contenzioso amministrativo e giudiziario.

LE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE E REGIONALI IN MATERIA DI LICENZE DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA

Nel nostro intervento abbiamo affrontato anche l’argomento tasse di concessione governative e regionali, riguardanti la licenza di porto di fucile per uso di caccia che, come è noto, è limitata nel tempo e nello spazio, ristretta a 39 (trentanove) giorni utili per l’esercizio venatorio, mentre le tasse si pagano per 365 giorni. A fronte di ciò avevamo proposto un adeguamento delle tasse, commisurate all’utilizzo delle giornate consentite dalla legge per l’esercizio venatorio (39 giorni).

Lo Stato percepisce annualmente dalle 700.000 (settecentomila) licenze di porto di fucile per uso di caccia (non si può fare un uso diverso) quasi 13 miliardi di Euro, oltre le tasse regionali che si differenziano da provincia a provincia, senza spendere un solo centesimo per irradiare di selvaggina autoctona (lepri, fagiani, starne, pernici ecc.) le pochissime zone di caccia non vincolate da leggi statali, regionali, provinciali e comunali, quali parchi, zone di rifugio ed altre.

In vero, le proposte di modifica dell’attuale legge nr.157/92, in atto presso la Camera dei Deputati per il conseguente dibattito parlamentare è stata presa in considerazione la possibilità di una riduzione delle tasse del 50% per i cacciatori che hanno superato il 69 anno di età. La proposta è allettante e ci auguriamo che vada presto in porto. Ma quanti sono i cacciatori che hanno superato il sessantanovesimo anno di età? Crediamo ben pochi, per cui riteniamo che sarebbe più giusto ridurre l’età a sessantesimo anno di età, età in cui generalmente si va in pensione per poi godersi, per chi ama questo sport, qualche anno di libertà, a contatto con la natura.

Ci auguriamo che queste brevi note, frutto di una lunga esperienza nell’ambito della Polizia Amministrativa (e ne ha viste di tutti i colori!) possano servire a chi di dovere, per promuovere e approvare misure atte ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti.

Cav. Girolamo Guerrisi

Ispettore Superiore della Polizia di Stato a.r.

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Di Atlasorbis

Redazione Nazionale

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